Legge 11 giugno 2004, n. 148 "Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004
Art. 1. 1. Nell’ambito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani. 2. La circoscrizione territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli. Art. 2. 1. Le province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell’interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all’insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3. 1. Nel termine di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all’articolo 2, comma 5. Art. 4. 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali. 2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all’articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell’istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. Art. 5. 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di Bari e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. Art. 6. 1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell’ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell’articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani. 2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento. Art. 7. 1. Per l’attuazione dell’articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Per l’attuazione dell’articolo 2, comma 4, è autorizzata la spesa di 567.370 euro annui a decorrere dall’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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