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Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in provincia di Barletta–Andria-Trani e Valle d’Ofanto

Iscritto in data 25/1/2007 al n. 3/07 del Registro dei giornali e periodici presso il Tribunale di Trani. Proprietario ed editore: Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Barletta (BT)

 

07/04/2006.  LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO .

E' stato firmato dal Capo dello Stato e quindi inviato al ministero della Giustizia per il visto del Guardasigilli e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il testo dei due decreti legislativi (l'uno relativo ai beni culturali e l'altro concernente il paesaggio) che modificano ed integrano il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

E' stata così esercitata appieno la delega conferita al Governo dall'art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevedeva anche la facoltà di emanare decreti correttivi ed integrativi del Codice nel biennio successivo alla sua entrata in vigore.
Il decreto che riguarda i beni culturali, oltre ad avere proceduto alla riformulazione di alcune proposizioni normative, onde rendere più intelligibile la volontà del legislatore e favorirne l'efficace attuazione, ha provveduto a ricondurre a sistema le disposizioni sopravvenute in materia.

Molte le novità, anche di grande rilievo, introdotte dal provvedimento. Accenniamo alle più importanti:

- Dopo la cancellazione del silenzio-assenso per "atti e procedimenti in materia di tutela del patrimonio culturale", avvenuta lo scorso maggio (esattamente con la Legge 80 del 14 maggio 2005) è stato eliminato ogni e qualsiasi riferimento esistente al riguardo nel testo del Codice. Il soggetto pubblico che ha richiesto la verifica dell'interesse culturale di un bene, decorso il termine di 120 giorni dalla domanda, potrà rivolgersi al T.a.r. chiedendo che sia ordinato all'amministrazione di provvedere. Il meccanismo del silenzio-assenso è stato eliminato anche nel procedimento di autorizzazione per gli interventi edilizi (nel quale era stato introdotto dalla c.d. legge Bassanini-bis);
- Nel settore del restauro e della qualificazione dei restauratori, sono state apportate integrazioni finalizzate al riconoscimento della grande tradizione italiana del restauro e del livello di eccellenza al quale si collocano gli operatori e le scuole del settore. In quest'ottica si è attribuito all'esame conclusivo dei corsi di restauro svolti presso le "scuole di alta formazione e di studio" il valore di esame di Stato e, al contempo, sancita l'equiparazione del titolo rilasciato a seguito del superamento di detto esame al diploma universitario di secondo livello (laurea specialistica o magistrale); altra novità è l'istituzione dell'elenco dei restauratori, con riflessi positivi in termini di garanzie per l'utenza e di prospettive occupazionali.
- Si è proceduto alla riscrittura delle disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali, razionalizzando e potenziando gli strumenti giuridici relativi e facendo chiarezza sui modi di coinvolgimento delle risorse private. In termini sintetici, mentre le scelte strategiche concernenti gli obiettivi della valorizzazione restano ai soggetti pubblici proprietari dei beni, i privati possono intervenire sia nella programmazione (esclusivamente i soggetti giuridici senza fini di lucro, ad esempio le fondazioni), sia nella concreta gestione delle attività di valorizzazione (imprese).
La prima fase ( e cioè individuazione degli obiettivi e delle strategie) prevede il raccordo diretto tra Stato, Regioni e autonomie locali, che ne sono i titolari esclusivi; mentre, in relazione alla seconda fase (quella della pianificazione), gli enti interessati possono anche ricorrere alla costituzione di un apposito soggetto giuridico, cui affidare l'elaborazione dei piani strategici di valorizzazione culturale e il loro sviluppo, dove c'è la possibilità di intervento delle fondazioni (senza fini di lucro). Per l'ultima fase, quella attuativa della valorizzazione, quando non è svolta direttamente dalle amministrazioni attraverso le proprie strutture interne, è previsto l'affidamento in concessione a terzi, con i sistemi dell'evidenza pubblica (le gare d'appalto).
In questo quadro, si sottolinea l'introduzione della nozione di "ambito territoriale definito", ricorrendo ad una formula già nota, nella sostanza, alla legislazione regionale nonché agli studi di economia del territorio sviluppati presso le strutture di ricerca universitarie. Con essa si sono volute individuare, quale oggetto privilegiato delle scelte strategiche di valorizzazione, quelle porzioni territoriali che, in ragione delle omogeneità culturali e della vocazione economica, si prestano ad una efficace interrelazione tra istituzioni museali, infrastrutture e realtà economiche e produttive, finalizzata allo sviluppo culturale e sociale delle aree medesime.

Le modifiche introdotte nel decreto concernete il paesaggio sono sicuramente le maggiori. In primo luogo si è provveduto alla correzioni di errori materiali, e sono state fornite inoltre migliori formulazioni lessicali delle disposizioni, esprimendo, in termini più chiari e giuridicamente più corretti, alcuni concetti e istituti giuridici già messi a punto nel Codice Urbani.
Il testo contiene disposizioni che introducono delle modifiche fortemente innovative, che pongono sul tappeto questioni note e importanti e mirano a un rafforzamento della tutela. Le principali si riassumono nei seguenti tre punti:
1) razionalizzazione e previsione di termini certi per il procedimento di vincolo (allo scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche ed evitare il protrarsi sine die o per tempi troppo lunghi degli effetti interinali di limite alla libertà e alla proprietà dei privati per effetto della comunicazione di avvio del procedimento di individuazione, non seguita da tempestiva conclusione) - artt. 138, 139, 140 e 141;
2) introduzione di un indirizzo generale alle Regioni (i cui effetti diretti immediati partiranno con l'attuazione da parte regionale) per orientarne la eventuale delega agli enti locali della funzione di autorizzazione paesaggistica verso livelli (quali la Provincia, o forme associative di comuni, piuttosto che ai comuni singoli) più adeguati (perché non in posizione di conflitto con i poteri autorizzatori edilizi, non certo per migliore o diversa capacità gestionale ) - art. 146, comma 3;
3) previsione transitoria del carattere vincolante del parere della Soprintendenza nel procedimento di autorizzazione paesaggistica fino all'adeguamento congiunto (Stato-Regione) del piano paesaggistico ai dettami del Codice - artt. 146, comma 8, e 143, comma 4.

Fonte: www.beniculturali.it





 

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