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Mensile telematico di archeologia, turismo, ambiente, spettacolo, beni e attività culturali, costume, attualità e storia del territorio in provincia di Barletta–Andria-Trani e Valle d’Ofanto

Iscritto in data 25/1/2007 al n. 3/07 del Registro dei giornali e periodici presso il Tribunale di Trani. Proprietario ed editore: Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia - Barletta (BT)

 

15/05/2008.  LEGGI - IL 15 MAGGIO ENTRA IN VIGORE IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO .

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO: è il D.Lgs. n. 81/2008
in vigore in parte dal 15 maggio 2008


Il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, detto "Testo Unico" sulla salute e sicurezza sul lavoro è stato pubblicato sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008. L'articolato si esplica in 306 articoli, con XIII Titoli e 51 Allegati dei quali l'allegato III è diviso in 2 parti.

L'entrata in vigore è prevista in forma "scaglionata":
- dal 15 maggio 2008 la parte generale
- dal 28 luglio 2008 i nuovi obblighi di valutazione dei rischi;
- entro il 26 aprile 2010 le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali;
- entro il 30 aprile 2012 le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici;
- entro un anno o altri tempi differenziati verranno emanati una serie di decreti attuativi.

È un testo complesso ma non stravolge la precedente legislazione. Innova la parte fondamentale dei diritti e doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché i rischi specifici già normati anche se in parte meno significativa.
Il testo unico che ha coinvolto governo, parlamento, regioni e parti sociali, è stato approvato a legislazione ormai chiusa dopo vari tentativi falliti come le commissioni Smuraglia e Lama nel parlamento.

Nel T.U. rientrano una serie di direttive che non rientravano nel D. Lgs. 626/94 mentre sono abrogati una serie di disposizioni:
• DPR 547/55, 164/56, 303/56 (escluso l'art. 64);
• D. Lgs. 277/91, 493/96, 494/96, 187/2005;
• art. 2-3-5-6-7 legge 123/2007, art. 36 bis commi 1 e 2 della L. 248/2006;
• altre disposizioni incompatibili con lo stesso T.U.
rimangono in vigore invece disposizioni su altri rischi, come:
• rischi da incidenti rilevanti D.Lgs. 334/99, DM 16/03/98;
• rischio incendio DM 10/03/98;
• rischi in ambito portuale D. Lgs 271/99, 272/99 ed altri decreti attuativi;
• rischi sulle macchine DPR 459/96;
• accordi Stato-Regioni che riguardano la formazione degli RSPP.

Le sanzioni sono aumentate e sono state introdotte sanzioni per la mancata valutazione dei rischi, in passato norma bianca. Le sanzioni sono previste dopo ogni titolo e nel caso ci siano più violazioni a disposizioni che prevedono lo stesso fatto, si applica la sanzione a carattere specifico. Per le contravvenzioni previste rimangono in essere le disposizioni della prescrizione e dell'estinzione del reato previste dal D. Lgs. 758/94. Vengono introdotte e definite contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto e viene modificato il D. Lgs. 231/2001 circa le sanzioni pecuniarie previste per l'omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rispettivamente in relazione agli artt. 589 e 590 del codice penale. Viene confermata la sospensione delle attività nel caso di violazioni significative che riguardano il lavoro nero o la mancata sicurezza. Viene fatto divieto di attività di consulenza degli Organi di controllo in qualsiasi parte del territorio nazionale. È stato definito, recependo le indicazioni della L. 123/07, che gli introiti delle sanzioni pecuniarie collegate a violazioni dovranno essere assegnate alle ASL per le attività di competenza proprie.

Le novità sostanziali sono le seguenti.
La modifica della definizione di prevenzione, sulla base della filosofia dell'art. 2087 del CC, quale “complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno”.
La creazione di un sistema di promozione della salute e sicurezza, ove concorrono istituzioni e parti sociali. Vengono previste attività didattiche che riguardano la sicurezza sul lavoro, nelle scuole per una diffusione della cultura alla prevenzione. Vengono resi pubblici i dati presenti nelle banche dati con la salvaguardia della persone. Vengono indicate norme di buona tecnica e linee guida ma dovranno essere approvate da enti terzi quali Regione, INAIL e ISPESL.
Il ricorso a modelli di organizzazione e di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, come i Sistemi di gestione per la Sicurezza del Lavoro (SGSL) previsti dalle Linee guida UNI-INAIL del 28/09/01 e dalle British Standard Ohsas 18001 del 2007, idonee anche a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale.
La responsabilità sociale delle imprese circa l'integrazione volontaria sui problemi sociali ed ecologici, fermo restando l'obbligo a non causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno.
La valutazione di tutti i rischi, ivi compresi quelli da stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi. Per il rischio chimico si è modificata la definizione da “moderato” a “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”. Nella predisposizione e nella firma del documento della valutazione dei rischi, oltre al Datore di lavoro, va riportato il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come quello del Medico Competente e del RLS.
Il potenziamento degli obblighi relativi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, col documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, il coordinamento, la maggiore formazione professionale dei lavoratori specie quelli in somministrazione ossia quelli che possono entrare in aziende ed essere assegnati a mansioni che richiedono professionalità particolare che dovrà essere identificata prima di essere assegnata ad esse. Sono stati ribaditi e potenziati i vincoli che riguardano appalti e subappalti col divieto di ribasso d'asta per quanto riguarda il costo della sicurezza sul lavoro. La qualifica delle imprese è più chiara per le imprese edili e un po' meno per le altre. L'obbligo della tessera di riconoscimento del lavoratore nei lavori in appalto.
L'inserimento e la specificazione dei diritti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sia aziendali che territoriali, con un fondo INAIL per svolgere la propria attività a livello territoriale, ed i nuovi RLS di Sito che sono figure di rappresentanza dei lavoratori in situazioni complesse come porti e interporti, con possibilità per gli stessi di poter accedere a tutti i luoghi di lavoro.
Il potenziamento delle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e degli RLS, col diritto di questi ultimi all'aggiornamento. È prevista anche la formazione per i preposti e i dirigenti, mentre per i lavoratori stranieri va verificata la comprensione della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Le competenze acquisite durante le attività formative devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino, così come previsto dal D. Lgs. 276/03.
Si è fatto sicuramente un bel passo avanti nell'attuazione di questo Testo Unico, ora tocca a noi tutti farlo rispettare e promuoverlo al fine di creare una cultura della prevenzione e per poter essere parte attiva nell'arresto del fenomeno scellerato degli infortuni e delle morti sul lavoro.

Il Direttore del Servizio Tecnico della Prevenzione ASL BAT
Dott. Domenico Spinazzola






 

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